Art. 5.
(Comitato consultivo per l'agricoltura biologica).

      1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti all'attuazione della presente legge, presso il Ministero continua a operare il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      2. Il Comitato consultivo di cui al comma 1 ha il compito di esprimere pareri in merito alle tematiche tecniche e alle questioni inerenti all'agricoltura biologica.
      3. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui all'articolo 3, su proposta del Comitato consultivo di cui al comma 1 e con apposito decreto del Ministro, possono essere costituite commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.
      4. La partecipazione al Comitato consultivo di cui al comma 1 e alle commissioni tecniche costituite ai sensi del comma 3 non comporta attribuzione di compensi.

 

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